La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non si andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Per tutta la durata dell’opzione della Cedolare secca non è possibile l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Possono optare per il regime della cedolare secca i proprietari di Immobili Persone Fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento. In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11(esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
Il regime della cedolare può essere applicato solo a persone fisiche e quindi non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti(canone libero) sui contratti di durata 4 anni + 4.
Iniziamo per dire che l’aliquota prevista è al 15%, ma che viene derogata al 10% di anno in anno nella legge di bilancio, per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
Domanda: Quando occorre l’obbligo di attestazione delle associazioni per la riduzione della cedolare secca nei canoni concordati al 10%?
Risposta: L’obbligo di attestazione vale solo nei Comuni ove sia stipulato un nuovo Accordo Territoriale ai sensi del D.M. 16/01/2017. In caso di Accordi precedenti, invece, tale obbligo non opera, salvo che nel caso (rarissimo) che sia l’Accordo stesso a prevederlo.
Per la provincia id Catania l’obbligo di attestazione ad oggi è richiesta per questi comuni:
Il reddito assoggettato a cedolare:
il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
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