Per i contratti di affitto stipulati dal 1° gennaio 2020: i canoni non incassati non saranno più soggetti ad imposizione fiscale.
La nuova disposizione è stata introdotta dall’articolo 3-quinquies del D.L. 34/2019 (il “Decreto crescita”, legge di conversione n. 58/19) ma si applica solo a partire dal 1° gennaio 2020.
In passato, i redditi da locazione concorrevano a formare il reddito complessivo da tassare, a prescindere dall’effettivo incasso. Solo dalla convalida di sfratto era possibile in precedenza evitare la tassazione dei canoni non incassati dal proprietario.
Con il nuovo decreto il momento in cui può avvenire la detassazione viene anticipato al momento dell’ingiunzione di pagamento o dell’intimazione dello sfratto per morosità.
Gli eventuali canoni percepiti dopo l’ingiunzione o dopo l’intimazione dello sfratto saranno assoggettati ad imposta secondo il criterio della tassazione scelta.
Questa norma è valida però solo per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, escludendo così i canoni non ancora percepiti all’inizio di quest’anno ma previsti da un contratto stipulato prima.
Questa norma non riguarda nemmeno i canoni di locazione commerciale.
Quindi, per i canoni non riscossi, dovuti da contratti precedenti al 1° gennaio 2020 e per quelli relativi a locazioni commerciali, continua ad applicarsi il vecchio criterio della “competenza”
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